Art. 6

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[1](Art. 7, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).

[2]Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degl'ispettori sull'insegnamento pubblico e privato; presiede all'approvazione dei libri di testo; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici, ((...)); promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto competente, commissari scolastici con facolta' di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Testo vigente dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art6 · fonte su Normattiva