Art. 6
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[1](Art. 7, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degl'ispettori sull'insegnamento pubblico e privato; presiede all'approvazione dei libri di testo; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici, contro i dinieghi di congedo ((...)) da parte dei medesimi; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo con il prefetto competente, commissari scolastici con facolta' di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.
Testo vigente dal 28 febbraio 1927 al 24 maggio 1927 · versione 9 su Normattiva