Art. 60

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]Le scuole provvisorie si istituiscono nelle frazioni o borgate dove il numero degli obbligati sia non superiore ai 40 e restano aperte se il numero dei frequentanti non sia inferiore a quindici e quello degli alunni promossi non sia inferiore a dieci.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art60 · fonte su Normattiva