Art. 60
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[2]Le scuole provvisorie si istituiscono nelle frazioni o borgate dove il numero degli obbligati sia non superiore ai 40 e restano aperte se il numero dei frequentanti non sia inferiore a quindici e quello degli alunni promossi non sia inferiore a dieci.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva