Art. 60
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[2]Le scuole provvisorie si istituiscono nelle frazioni o borgate dove il numero degli obbligati sia non superiore ai 40 e restano aperte se il numero dei frequentanti non sia inferiore a quindici e quello degli alunni promossi non sia inferiore a dieci.
[3]((Potranno ugualmente istituirsi scuole provvisorie in quelle frazioni o borgate dove gli obbligati, pure essendo in numero superiore ai 40, a cagione di deflussi temporanei e periodici di popolazione, in ogni anno si riducono a meno di 40, e in quelle frazioni o borgate dove, a causa della emigrazione interna, si verificano temporanei affollamenti di fanciulli obbligati.
[4]Nelle nuove Provincie la costituzione di scuole provvisorie puo' aver luogo anche se il numero degli obbligati sia di dieci)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva