Art. 62
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[2]Le scuole provvisorie nel territorio dei Comuni autonomi sono istituite dal Comune e possono essere gestite o dal Comune stesso o dalle istituzioni culturali di cui ai seguenti articoli, mediante speciale convenzione, con la quale il Comune si obbliga a corrispondere alla istituzione culturale la quota annua stabilita per ogni scuola provvisoria.
[3]In ogni altra parte del territorio le scuole provvisorie sono istituite dai provveditori agli studi e gestite, ai sensi dell'art. 59, per delega dello Stato.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva