Art. 62

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[1](Art. 9, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]((Le deleghe agli enti di cultura, indicati nell'articolo 59, salvo il caso di surrogazione di cui all'art. 64, vengono conferite al principio di ogni quinquennio, con Regio decreto, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in seguito a parere conforme del Consiglio di Stato.

[3]Il decreto suddetto indichera' la sfera d'azione territoriale di ogni ente delegato.

[4]Gli enti prescelti in virtu' della delega curano l'andamento amministrativo, disciplinare e didattico delle scuole non classificate e delle scuole elementari e dei corsi per adulti, di cui all'art. 74)).

Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art62 · fonte su Normattiva