Art. 66

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[1](Art. 26, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]L'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente e' annualmente trasportato in apposito capitolo dagli stanziamenti per le scuole elementari iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

[3]Analogamente si provvede per le spese necessarie al funzionamento del Comitato di cui all'art. 74.

[4]Nello stesso stato di previsione e' iscritta, annualmente, in apposito capitolo, la somma di otto milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art.72.

[5]Con decreti del Ministro delle finanze sono apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni in dipendenza dei precedenti commi di questo articolo.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art66 · fonte su Normattiva