Art. 66
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[1](Art. 26, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((I1 Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, mediante sue ordinanze, le norme generali che regolano in linea tecnica ed amministrativa l'azione scolastica degli enti delegati; assegna i fondi necessari allo svolgimento del loro programma d'azione; esercita la vigilanza sull'andamento generale del servizio loro affidato; ne approva i piani di lavoro e i rendiconti della spesa; pubblica una relazione annuale sull'azione svolta dagli enti stessi in conseguenza della delega.
[3]Gli enti delegati, allo scopo di prendere gli opportuni accordi intorno al servizio loro affidato, di riferire sull'andamento di esso, di proporre al Ministero eventuali modifiche alle norme generali di cui al comma precedente, partecipano, con un rappresentante per ciascuno di essi, ad un'adunanza che si tiene due volte l'anno, indetta e presieduta dal direttore generale per l'istruzione elementare)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva