Art. 70

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[1](Art. 15, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Sono convertite in classificate le scuole provvisorie in cui da un biennio il numero degli obbligati sia divenuto superiore ai quaranta e quelle situate in localita' nelle quali si manifesti, per mutate condizioni di fatto, l'opportunita' di istituire un corso superiore accanto al corso inferiore.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art70 · fonte su Normattiva