Art. 70
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[1](Art. 15, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((Potranno essere convertite in classificate le scuole provvisorie in cui il numero degli obbligati abbia raggiunto il numero di 50 e l'aumento sia dovuto a cause di carattere permanente accertate dall'autorita' scolastica.
[3]Potranno essere ugualmente convertite in classificate le scuole provvisorie, indipendentemente dal numero degli obbligati, situate in localita' nelle quali si manifesti, per mutate condizioni di fatto, la opportunita' di istituire un corso superiore accanto al corso inferiore.
[4]La decisione sulle conversioni di cui ai precedenti commi spetta al Ministero della pubblica istruzione)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva