Art. 77
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[1](Art. 22, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Le istituzioni culturali delegate godono della franchigia postale concessa ai Regi provveditori agli studi.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva