Art. 77
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[1](Art. 22, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all'art. 74, avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli enti delegati.
[3]Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilita' generale dello Stato)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva