Art. 78
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[2]Le scuole classificate esistenti al 31 ottobre 1923, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 53, saranno, entro un triennio, convertite in provvisorie o soppresse se non possano essere sostituite, concorrendo le prescritte condizioni, da scuole sussidiate.
[3]La conversione di una scuola classificata in una scuola provvisoria importa la riduzione di uu posto di ruolo ed il trasferimento, per servizio, del maestro ad altra scuola classificata del Comune e dell'Amministrazione scolastica, a seconda che si tratti di maestro dipendente da un Comune autonomo o di maestro dipendente da Amministrazione scolastica.
[4]Detta conversione non puo' essere disposta, ancorche' sia scaduto il triennio di cui al 1° comma di questo articolo, se il maestro titolare della scuola da convertirsi non possa trovar posto nel ruolo organico dei maestri del Comune o in quello dei maestri della competente Amministrazione scolastica o se, pur esistendo un posto disponibile nel rispettivo ruolo, gravi ragioni di famiglia si oppongano al suo trasferimento.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva