Art. 78
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[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 4 SETTEMBRE 1925, N. 1722 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)).
[3]La conversione di una scuola classificata in una scuola provvisoria importa la riduzione di uu posto di ruolo ed il trasferimento, per servizio, del maestro ad altra scuola classificata del Comune e dell'Amministrazione scolastica, a seconda che si tratti di maestro dipendente da un Comune autonomo o di maestro dipendente da Amministrazione scolastica.
[4]Detta conversione non puo' essere disposta, ((...)), se il maestro titolare della scuola da convertirsi non possa trovar posto nel ruolo organico dei maestri del Comune o in quello dei maestri della competente Amministrazione scolastica o se, pur esistendo un posto disponibile nel rispettivo ruolo, gravi ragioni di famiglia si oppongano al suo trasferimento.
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva