Art. 78

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 28 e 29, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 4 SETTEMBRE 1925, N. 1722 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)).

[3]La conversione di una scuola classificata in una scuola provvisoria importa la riduzione di uu posto di ruolo ed il trasferimento, per servizio, del maestro ad altra scuola classificata del Comune e dell'Amministrazione scolastica, a seconda che si tratti di maestro dipendente da un Comune autonomo o di maestro dipendente da Amministrazione scolastica.

[4]Detta conversione non puo' essere disposta, ((...)), se il maestro titolare della scuola da convertirsi non possa trovar posto nel ruolo organico dei maestri del Comune o in quello dei maestri della competente Amministrazione scolastica o se, pur esistendo un posto disponibile nel rispettivo ruolo, gravi ragioni di famiglia si oppongano al suo trasferimento.

Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art78 · fonte su Normattiva