Art. 79

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[1](Art. 30, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Nella prima ipotesi del comma dell'articolo precedente la conversione verra' disposta appena si faccia vacante un posto nel ruolo; nell'altra ipotesi, invece, non appena cessino le gravi ragioni di famiglia o la scuola resti priva del titolare.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art79 · fonte su Normattiva