Art. 79
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[1](Art. 30, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Nella prima ipotesi del comma dell'articolo precedente la conversione verra' disposta appena si faccia vacante un posto nel ruolo; nell'altra ipotesi, invece, non appena cessino le gravi ragioni di famiglia o la scuola resti priva del titolare.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 0 su Normattiva