Art. 79
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[1](Art. 30, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della Pubblica istruzione verra' stanziato, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli enti delegati di cui al presente decreto, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole non classificate, alle condizioni e con le modalita' che con sua ordinanza stabilira' il Ministro per la pubblica istruzione.
[3]L'ammontare di detto fondo sara' calcolato in ragione di L. 1700 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da sclassificazioni ordinate dai Regi provveditori, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27.
[4]Il sussidio per ogni edificio non potra' superare lire 25,000.
[5]Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo.
[6]L'edificio sara' di proprieta' comunale e destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva