Art. 81
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[1](Art. 23, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.
[3]Un sussidio puo' esser concesso per il servizio del locale scolastico, se gli alunni approvati sono almeno 5.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva