Art. 81
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[1](Art. 23, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame ((per il passaggio dalla prima alla seconda classe e)) per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.
[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 4 SETTEMBRE 1925, N. 1722 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva