Art. 85

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 27, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).

[2]Scuole elementari tenute da istituzioni e corpi morali possono esser considerate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni, a condizione che le medesime siano pubbliche e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti.

[3]L'accettazione a sgravio ha luogo mediante convenzioni fra gli Enti che mantengono le scuole e il Regio provveditore, il quale deve anche approvare quelle stipulate fra gli Enti e i Comuni se trattasi di scuole istituite in Comuni autonomi.

[4]Anche per le scuole dichiarate a sgravio vale la distinzione in stabili e provvisorie ai fini del trattamento economico degli insegnanti e del loro stato giuridico, sempre che ricorrano gli estremi stabiliti per la dichiarazione di provvisorieta' della scuola.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art85 · fonte su Normattiva