Art. 85
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[1](Art. 27, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Scuole elementari tenute da istituzioni e corpi morali possono esser considerate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni, a condizione che le medesime siano pubbliche e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
[3]L'accettazione a sgravio ha luogo mediante convenzioni fra gli Enti che mantengono le scuole e il Regio provveditore, il quale deve anche approvare quelle stipulate fra gli Enti e i Comuni se trattasi di scuole istituite in Comuni autonomi.
[4]Anche per le scuole dichiarate a sgravio vale la distinzione in stabili e provvisorie ai fini del trattamento economico degli insegnanti e del loro stato giuridico, sempre che ricorrano gli estremi stabiliti per la dichiarazione di provvisorieta' della scuola.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva