Art. 85
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[1](Art. 27, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo o, se trattisi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 67.
[3]La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e' approvata dal Provveditore)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva