Art. 15 ivaEsclusioni dal computo della base imponibile

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Non concorrono a formare la base imponibile:

  • 1)le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  • 2)gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti;
  • 3)le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
  • 4)l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  • 5)le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art15 · fonte su Normattiva