Art. 15 iva — Esclusioni dal computo della base imponibile
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Non concorrono a formare la base imponibile:
- 1)le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- 2)gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti;
- 3)le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate;
- 4)l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- 5)le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva