Art. 19-bis iva
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La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art. 2425, n. 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, e' soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata. 32 In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica e' operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio. Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non e' inferiore al venticinque per cento.20 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
L. 22 dicembre 1980, n. 889
32La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo vigente dal 16 marzo 1983 al 1 marzo 1994 · versione 48 su Normattiva