Art. 21-bis iva

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, puo' essere emessa in modalita' semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

  • a)data di emissione;
  • b)numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • c)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • d)numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • e)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • f)descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • g)ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • h)per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
  • a)cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • b)operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2. 144 196
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

144

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

Decreto 10 maggio 2019

196

Il Decreto 10 maggio 2019 (in G.U. 24/05/2019, n. 120) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento puo' essere emessa in modalita' semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Testo vigente dal 24 maggio 2019 al 1 gennaio 2027 · versione 225 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art21bis · fonte su Normattiva