Art. 31 ivaApplicazione dell'imposta per i contribuenti minimi

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((Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, per gli esercenti la pesca marittima, nonche' per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a sei milioni di lire, la detrazione di cui all'art. 19, sempreche' tale limite non sia superato, e' forfettizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

  • a)imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attivita' connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; esercenti la pesca marittima................. 50%
  • b)commercianti al minuto, compresi gli ambulanti...... 70% c) intermediari e rappresentanti di commercio........ 25% d) esercenti arti e professioni............... 20% Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, le modalita' di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto:
  • 1)le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24, ma non e' consentita l'emissione della fattura;
  • 2)l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' determinato in base ai corrispettivi diminuiti della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art. 27;
  • 3)non e' obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 25;
  • 4)le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'art. 39;
  • 5)l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'art. 33 e' provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale. Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni e' superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, e' ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo comma del presente articolo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art. 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione puo' essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonche' dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti e' facoltativa e deve essere fatta separatamente. L'aliquota media di cui al comma precedente e' pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile e' determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media. Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

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Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art31 · fonte su Normattiva