Art. 54-ter
Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, ((e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14,)) l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione ((...)), nonche' la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa. 209 L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies ((e di cui al comma 10 dell'articolo 74-sexies.1)) non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 209 L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, ((all'articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9,)) l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 209 154
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
154Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
209Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Testo vigente dal 30 giugno 2021 al 1 gennaio 2027 · versione 237 su Normattiva