Art. 64 iva
((Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale)).27 Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
27Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo vigente dal 31 dicembre 1980 al 1 gennaio 2027 · versione 36 su Normattiva