Art. 32
[1]Violazioni relative alle esportazioni
[2](articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
[3]1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'((articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'((articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto)), qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'((articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto. 3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'((articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'((articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), nonche' al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. 5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'((articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)). 6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'((articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'((articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'((articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto)). 8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'((articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'((articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico)). 9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5 per cento.
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