Art. 70-septies iva
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(( Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. 3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.)) 179
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 2016, n. 232
179La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
Testo vigente dal 1 gennaio 2017 al 19 dicembre 2018 · versione 209 su Normattiva