Art. 73-bis iva
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Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
- 1)prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
- 2)apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pazzi staccati.
- 3)dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)) Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
27Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 16 luglio 1998 · versione 109 su Normattiva