Art. 74-sexies
209 I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ((per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a),)) optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo. 209 L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ((, nonche' dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato)). Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea ((o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea,)), l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 209 Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e' utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1. ((3-bis. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a)comunicano di non effettuare piu' le attivita' di cui al comma 1;
- b)si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di cui al comma 1 siano cessate;
- c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
- d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.)) 209 ((4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 6, indicano:
- a)il numero di identificazione IVA;
- b)l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c)l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- d)l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- e)
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
154Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014".
D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
209Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Testo vigente dal 30 giugno 2021 al 1 gennaio 2027 · versione 237 su Normattiva