Art. 107 — Le rendite per inabilita' permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili
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Le rendite di inabilita' e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entita' delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'Istituto assicuratore e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 26 febbraio 1988 · versione 0 su Normattiva