Art. 113

Ai fini dell'applicazione degli articoli 91, 92 e 16 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennita', il giudice puo' anche tener conto della misura dell'indennita' assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art113 · fonte su Normattiva