Art. 113
Ai fini dell'applicazione degli articoli 91, 92 e 16 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennita', il giudice puo' anche tener conto della misura dell'indennita' assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva