Art. 117

Per la liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base e' uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, pero', il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art117 · fonte su Normattiva