Art. 118

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Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennita', fermo rimandendo il disposto dei terzo comma dell'art. 116. Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al dieci per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116. La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nel triennio si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la riliquidazione delle rendite.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art118 · fonte su Normattiva