Art. 149

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 148, le contestazioni tra l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lo Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nelle more della decisione, l'interessato e' assistito dall'Istituto assicuratore al quale il caso e' stato inizialmente denunciato.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art149 · fonte su Normattiva