Art. 154

[1]I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalita' della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[2]77

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

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La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1126, lettera l)) che "il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art154 · fonte su Normattiva