Art. 185
Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilita', della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonche' delle condizioni economiche e familiari di esso.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva