Art. 195

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I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 26 aprile 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art195 · fonte su Normattiva