Art. 38 — Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni ((e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni)).
Testo vigente dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva