Art. 207

Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del Codice civile, anche so i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo. Le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione od all'alimentazione deo prodotti agricoli, quandosiano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nall'assicurazione a norma del presente titolo. Sono altresi' soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui fondi per i quali non sia stabilita la imposta sui terreni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1986, N. 778)).

Testo vigente dal 11 dicembre 1986, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art207 · fonte su Normattiva