Art. 214

Nei casi di inabilita' permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. Valgono, altresi', per la valutazione delle inabilita' i criteri specificati nell'art. 78.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art214 · fonte su Normattiva