Art. 214
Nei casi di inabilita' permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. Valgono, altresi', per la valutazione delle inabilita' i criteri specificati nell'art. 78.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva