Art. 220
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Ai titolari di rendita per inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dell'art. 77, puo' essere concesso, il solo scopo d'investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purche' siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in eta' non superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati negli articoli che seguono.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 1 gennaio 2007 · versione 0 su Normattiva