Art. 221

Il riscatto di capitale della renditadi cuiall'articolo precedente e' condizinato alla dimostrazione da parte del titolare del possesso de requisiti personali e familiari di legge e dell'utilita' dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso. Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonche' le opere di miglioramento fondiario. Le macchine agricole, per il cui acquisto puo' essere concesso il riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilita' in relazioni all'entita' ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono essere usate.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art221 · fonte su Normattiva