Art. 233

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Oltre alla rendita di cui all'art. 231 e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 85, un assegno, una volta tanto, nelle seguenti misure:

  • a)lire centosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a diciotto anni di eta' o inabili al lavoro;
  • b)lire duecentomila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a diciotto anni di eta' o inabili al lavoro;
  • c)lire centocinquantamila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a diciotto anni di eta' o inabili al lavoro;
  • d)lire centoventimila negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), b), c), sono aumentati di lire ventimila per ogni ascendente, fino al massimo di due, vivente a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire quindicimila e ventimila per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire trentamila, se vivente a carico del defunto, e di lire ventimila, se non a carico del defunto. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno puo' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, che dimostrino di aver sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art233 · fonte su Normattiva