Art. 264

I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione:

  • a)dell'estensione delle singole proprieta' agricole o forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci non superiore a cinque;
  • b)dell'imposta principale sui terreni dovuta allo erario per le proprieta' agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art. 257. Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprieta' agricole e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumono una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art264 · fonte su Normattiva