Art. 266

I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257. Per le proprieta' agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art266 · fonte su Normattiva