Art. 266
I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257. Per le proprieta' agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva