Art. 273
L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, puo' stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva