Art. 274
Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze puo' anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva