Art. 279
Quando il ricorso e' accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua decisione lo ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva