Art. 281
Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto. In occasione del versamento della successiva rata l'esattore puo' imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva